Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Il cancelliere della corte, entro due giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma secondo, presenta i ricorsi che sono stati proposti al
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Nel procedimento innanzi alla corte si osservano le disposizioni degli articoli 200 e 201. La corte, qualora sia stato presentato ricorso da parte
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Registrato alla Corte del conti, addì 30 agosto 1939-XVII
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Il ricorso da parte dell'incolpato è presentato alla cancelleria della corte.
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Quando gli sposi non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa corte di appello o dello stesso tribunale, il procuratore generale o il
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La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.
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civile nel distretto della corte di appello.
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, quando ravvisa fondati i motivi, formula il ricorso e lo trasmette alla cancelleria della corte.
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Contro la sentenza è dato ricorso alla corte di appello. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione
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. All'annotazione della legittimazione per decreto reale si provvede a richiesta del pubblico ministero presso la corte di appello.
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residenza nel Regno. Se gli sposi non hanno avuto mai residenza nel Regno, è competente il procuratore generale presso la corte di appello di Roma o il
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affiliazione, indicati nell'art. 85 dello stesso libro primo, è delegata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione gli
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cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato, ai fini della
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generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si
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sentenze che pronunziano la nullità del matrimonio e quelle che ne pronunziano lo scioglimento eseguibili nel Regno; 8) i provvedimenti della corte
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atto di matrimonio altrove celebrato; 8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e